ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“NOI CON VOI”
Statuto
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
a – E’ costituita in Savigliano l’Associazione di volontariato denominata “NOI CON VOI”, con sede legale in Savigliano, Viale del Sole, 15.
b – L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.
c – La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria con la la maggioranza prevista all’art. 9.
d – I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
Art. 2 – Scopi e finalità
- L’Associazione ha come obiettivo primario quello di aiutare chiunque si trovi in difficoltà, qualunque sia la sua nazionalità, razza, religione o provenienza. In particolare, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di:
- Sviluppare e promuovere entro il territorio della provincia di Cuneo iniziative di carattere culturale e sociale, volte a sensibilizzare, a formare e ad informare i cittadini su tutte le tematiche riguardanti i Paesi in via di sviluppo.
- Ideare, sviluppare ed incentivare iniziative ed attività utili per conoscere e far conoscere la realtà e le sofferenze delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo nonché le cause che a tali realtà conducono ed i valori culturali ed umani delle popolazioni locali.
- Realizzare e sostenere nei suddetti paese progetti mirati allo sviluppo e alla promozione umana delle loro popolazioni.
- Incentivare il dialogo e la collaborazione tra i Paesi dell’Unione Europea e le popolazioni dei Paesi sopraccitati attraverso lo sviluppo di iniziative di scambio e di cooperazione; incentivare dialogo e partecipazione anche all’interno delle strutture sanitarie nazionali per favorire scambi ed aiuti con gli ospedali, centri medici e dispensari di altri continenti.
- Collaborare con Enti, Istituzioni ed Associazioni operanti in identico o analogo settore al fine di instaurare forme di collaborazione e/o scambio per sviluppare e promuovere progetti utili al raggiungimento delle finalità associative.
- Agire, nel rispetto dei diritti umani, nell’intento di superare tutte le forme di discriminazione.
- Sollecitare, in ogni sede opportuna, la soluzione di problemi relativi alle relazioni tra Paesi ricchi e poveri, ed allo sviluppo di questi ultimi, ritenendo lo sviluppo una delle condizioni indispensabili per il conseguimento della pace e della giustizia a livello internazionale.
- Organizzare attività di intermediazione culturale al fine di coinvolgere gli extra-comunitari residenti sul territorio nelle iniziative organizzate in favore dei loro Paesi d’origine o finalizzate al condividere momenti di crescita ed approfondimento tra le diverse culture; favorire l’integrazione sociale.
- Fornire supporto, sostegno ed aiuto materiali a situazioni di difficoltà sul territorio di residenza.
- Partecipare ad iniziative, eventi, manifestazioni preposte alla promozione e allo sviluppo del volontariato.
- Osservare una gestione trasparente e responsabile dei fondi raccolti offrendo un resoconto accurato sulla destinazione dei fondi stessi a chiunque abbia contribuito o intenda contribuire alle finalità dell’Associazione con offerte.
- In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, si propone di:
- Organizzare incontri, serate, conferenze, mostre, campagne promozionali ed iniziative di carattere sociale e culturale, realizzate entro la provincia di Cuneo e dintorni, per informare, formare e sensibilizzare sulle problematiche e sulle tematiche inerenti i Paesi in via di sviluppo, la tutela e la promozione dei diritti ed altre tematiche legale alle finalità e agli scopi associativi.
- Sostenere e promuovere specifici progetti offrendo aiuti concreti, sanitari, medici, tecnologici, scolastici ai villaggi e alle popolazioni dell'Africa o di altri continenti di cui l’Associazione dovesse venire a conoscenza per situazioni di necessità.
- Difendere la vita, la salute umana, dell’ambiente, degli animali e delle diverse culture tradizionali e locali. Incentivare sostenere e promuovere progetti e micro-progetti volti a tutelare le abilità artistiche ed artigianali, al fine di permettere a queste popolazioni di conservare la propria cultura e di trarne una fonte di reddito e di auto sostentamento.
- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
- L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
Art. 3 – Natura
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Art. 4 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale
a – Il patrimonio è costituito da:
1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti all’Associazione.
b – L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1. quote associative e contributi degli aderenti;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
c – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. Lo sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
Art. 5 – Membri dell'Associazione
a) Il numero degli aderenti è illimitato.
b) Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
c) Possono far parte dell'Associazione oltre ai soci fondatori, tutte le persone fisiche che si impegnino a far rispettare il presente statuto e siano valutate idonee dal Consiglio Direttivo.
d) Diventano soci effettivi dell'Associazione le persone fisiche che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammesse dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'assemblea.
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
a) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
b) Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
c) Dalla qualità di Socio si decade:
1. per recesso;
2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
3. per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale.
d) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
e) Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.
f) Il Socio receduto, escluso o decaduto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 7 – Doveri e diritti degli associati
a - I Soci sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- a partecipare a tute le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- ad accedere alle cariche associative.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.
Art. 8 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
- L'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
a) L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota, può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
b) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione, ed inoltre:
- elegge il Consiglio Direttivo e ne determina il numero;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
- approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
- delibera l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione degli associati;
- si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
d) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
e) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da alto membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
f) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche per via telematica, o utilizzando gli strumenti che la tecnologia metterà a disposizione, da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
g) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
h) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.
i) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i ¾ dei soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
Art. 10 – il Consiglio Direttivo
a – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.
b – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
c – al Consiglio Direttivo spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Vicepresidente, ed eventualmente un Segretario – cassiere o tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea dei soci.
e – il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 (sei) mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
f – i verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la seduta, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci.
Art. 11 – Il Presidente
a – Al Presidente nominato dal Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
b – Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo, di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi e, in caso di urgenza, può assumerne i poteri chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella adunanza valida immediatamente successiva.
c – Il Presidente ha la facoltà di aprire e gestire conti correnti dell'Associazione.
Art. 12 - Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2
Art. 13 – Intrasmissibilità della quota associativa
La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 15 – Norma finale
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 16 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.




